Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) sono stati previsti sgravi per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età non compiuti ed anche per chi assume donne.
Obiettivi
Per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, la L. 178 mette in campo due incentivi in forma di esonero contributivo. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi (ovvero 48 mesi per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Soggetti interessati
I datori di lavoro che, negli anni 2021 e 2022, assumono con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso la trasformazione di contratti a termine, dei giovani under 36, possono beneficiare dell‘esonero contributivo al 100% per 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle sedi operative e unità produttiva al SUD.
Il giovane deve essere alla sua prima assunzione a tempo indeterminato e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro, salvo i casi di fruizione parziale dell'incentivo, in termini di periodo goduto (non di importo).
La legge ripropone di fatto l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, con la particolarità che l’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella stessa unità produttiva.
Spese ammissibili
L'esonero spetta a chi non ha mai avuto un tempo indeterminato. Viene infatti confermato che l'esonero contributivo, nella nuova misura del 100%, spetta alla prima assunzione incentivata. La norma richiamando i commi 100-105 della Legge di Bilancio 2018, ne richiama anche i requisiti in capo al giovane under 36 per il diritto all'incentivo.
L'esonero spetta a fronte della stipula di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23).
L'esonero spetta per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Iniziative agevolabili
Il bonus per l’assunzione di donne è nella misura dell’esonero contributivo del 100%, fino a 6mila euro all’anno, per le assunzioni del biennio 2021-2022 (per 12 mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi se il contratto è stabilizzato).
Le donne però devono essere disoccupate da 24 mesi, oppure senza un impiego regolarmente retribuito da sei mesi, se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del ministero del Lavoro). Il requisito della disoccupazione di lunga durata esclude le lavoratrici che possono aver perso un impiego nei mesi scorsi, in seguito all’epidemia.
Le assunzioni, poi, devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Una condizione ben difficile da soddisfare, soprattutto in alcuni settori, data la situazione economica seguita alla pandemia.
Misura dell’agevolazione
L'esonero contributivo è nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato e riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, escluso premi e contributi dovuti all'Inail.
Procedura e tempi
L’agevolazione è vincolata all’autorizzazione della Commissione europea, come sottolinea il testo della Legge di Bilancio 2021.
aggiornato gennaio 2021
E’ stato riaperta la misura di supporto all’accesso al credito da parte di imprese e lavoratori autonomi che hanno contratto finanziamenti bancari concessi dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a fronte di esigenze di liquidità a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Obiettivi
Favorire e sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e dei lavoratori autonomi piemontesi, mediante la concessione di contributi a fondo perduto che consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni da parte delle banche e degli intermediari abilitati alla concessione del credito.
Soggetti interessati
I beneficiari sono:
- le imprese iscritte al Registro Imprese della CCIAA aventi almeno una sede operativa in Piemonte e appartenenti a tutti i settori ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” o del “Quadro Temporaneo” di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020);
- i lavoratori autonomi con sede operativa fissa in Piemonte, operanti nei settori ammissibili previsti dal predetto Regolamento.
Sono comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti.
Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che dimostrano un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019. Per le imprese o lavoratori autonomi attivi a partire dal 17/01/2019 non è necessaria la dimostrazione del calo di fatturato.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente misura i soggetti che abbiano ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione e neppure le imprese che alla data del 31/12/19 risultavano “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria vigente e/o non in regola con la regolarità contributiva.
Spese ammissibili
Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. L'importo relativo è commisurato a quello del prestito che l’impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.
I prestiti da parte di banche, istituti e intermediari finanziari, devono essere stati erogati a partire dal 17 marzo 2020 in poi, dichiarando di aver subito un calo di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Iniziative agevolabili
La misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l’erogazione di nuovo credito al sistema produttivo.
Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale (a meno che, in quest'ultimo caso, non fosse già previsto un contributo analogo in conto interessi e/o a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesimi finanziamenti).
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura degli oneri connessi al credito, nel limite del 5% del finanziamento concesso e fino a un massimo di 7.500 euro, entro i seguenti massimali:
- euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000 euro:
10000 euro |
500 euro |
25000 euro |
1250 euro |
- euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo compreso 50.000 e 100.000 euro:
50000 euro |
2500 euro |
75000 euro |
3750 euro |
100000 euro |
5000 euro |
- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro e fino a 500.000 euro;
150000 euro |
7500 euro |
500000 euro |
7500 euro |
Procedura e tempi
A partire dal 19 gennaio 2021 è nuovamente possibile presentare le domande di accesso all’agevolazione, ed entro le ore 17:00 del 31 marzo 2021.
Il procedimento di concessione dei contributi verrà concluso entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande. Il procedimento di revoca dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.
aggiornato gennaio 2021
La Legge di Bilancio 2021 prevede un bonus di 1.000 euro da utilizzare per la sostituzione entro il 31 dicembre 2021 di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Obiettivi
Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, sarà finanziato dal nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche” da 20 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa per la misura.
Soggetti interessati
A beneficiarne saranno le persone fisiche residenti in Italia. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Spese ammissibili
Il bonus idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Iniziative agevolabili
Si tratta di un nuovo contributo economico che intende premiare le famiglie che dal prossimo anno, provvederanno alla riqualificazione energetica dei servizi igienici domestici della propria casa, sostituendo i vecchi con nuovi rubinetti, vasi sanitari o docce che apportano un maggiore risparmio di acqua.
Misura dell’agevolazione
Viene previsto un contributo fino a 1.000 euro di tetto massimo di spesa per la sostituzione di sanitari e rubinetti con nuovi apparecchi con limitazione del flusso d’acqua.
Procedura e tempi
Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio saranno definite dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro febbraio 2021.
aggiornato gennaio 2021
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.
Obiettivi
Favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Soggetti interessati
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino;
Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.
Spese ammissibili
Le PMI, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.
Sulla base dei settori ammessi, nell’allegato n. 1 del provvedimento attuativo dell’intervento sono identificate le attività economiche ammissibili.
Iniziative agevolabili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.
I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.
Misura dell’agevolazione
Le risorse
finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro
100.000.000,00.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni
sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese
ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
Fermo restando l’intensità agevolativa e l’articolazione dei benefici sopra indicate, le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall’articolo 29 del regolamento UE 651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Procedura e tempi
La domanda si presenta esclusivamente online, a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020, utilizzando la procedura elettronica a disposizione sui siti del MiSE e di Invitalia.
Per accedere alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o mediante il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.
aggiornato dicembre 2020
L’art. 14 del decreto Ristori-bis (D.L. 149 del 9 novembre 2020) ha previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Obiettivi
A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, il Governo ha emanato il c.d. decreto Ristori-bis, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U n. 279 del 9 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Soggetti interessati
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle Regioni che appartengono alla zona rossa, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) nella quale rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti ed i collaboratori, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Rispetto alla misura della scorsa estate, quella in esame prevede il divieto di usarlo per pagare le prestazioni rese da familiari, per evitare che i voucher si trasformino nuovamente nel bonus nonni o zii.
Non ne avranno diritto i lavoratori dipendenti che, stando alle novità previste dal decreto Ristori bis, potranno invece fruire del congedo straordinario retribuito al 50%.
Spese ammissibili
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.
Misura dell’agevolazione
sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Procedura e tempi
Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo le modalità che verranno stabilite. L’utilizzo dei voucher riconosciuti passa ancora una volta dal Libretto famiglia.
Sia per la presentazione della domanda che per l’uso e la gestione dei voucher riconosciuti bisognerà essere in possesso del PIN INPS (ormai in fase di dismissione e non più richiedibile) o delle credenziali SPID.
La data di avvio delle richieste verrà resa nota dall’Istituto, al quale viene affidato il compito di monitorare che le domande non sforino il tetto massimo di spesa fissato dal decreto Ristori bis pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2020.
aggiornato novembre 2020
Con la pubblicazione sulla G.U. 1.10.2020, n. 243 del Decreto MISE 7.8.2020 è divenuta operativa la fase uno del c.d. “Piano voucher”, la cui durata è ancorata all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre un anno dall’avvio dell’intervento, destinato alle famiglie meno abbienti e consistente nell’erogazione di voucher per garantire la fruizione di servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga.
Obiettivi
Viene previsto il riconoscimento a favore delle famiglie meno abbienti di un contributo, sotto forma di sconto (massimo € 500), sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, laddove presenti, dei servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un PC / tablet.
Soggetti interessati
L’agevolazione in esame, riconosciuta una tantum per ciascun nucleo familiare, è erogata per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie senza alcun contratto di connettività, ovvero con un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30 Mbit/s in download.
Spese ammissibili
Ai fini della ripartizione del voucher tra sconto per connettività e per acquisto del PC / tablet il MISE nelle FAQ disponibili sul proprio sito Internet ha precisato che:
- lo sconto sui servizi di connettività può essere compreso tra € 200,00 e € 400,00;
- lo sconto sulla fornitura di un PC / tablet può essere compreso tra € 100,00 e € 300,00.
Iniziative agevolabili
Come previsto dal comma 4 del citato art. 3 del Decreto in esame nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione se disponibili. A tal fine gli stessi possono decidere di rivolgersi sia all’operatore che fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo sia ad un altro operatore.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione in esame consiste nell’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore a € 20.000 di un contributo massimo di € 500, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, laddove presenti, dei servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un PC / tablet.
Il contributo in esame non può essere concesso esclusivamente per l’acquisto del solo Pc / tablet in mancanza di un contratto per la fornitura dei servizi di connettività.
Procedura e tempi
Per beneficiare del contributo in esame il soggetto interessato deve presentare a partire dal 9.11.2020 presso qualsiasi canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati un’apposita richiesta (allegato C di seguito riportato) corredata dalla copia del proprio documento d’identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000.
Gli operatori accreditati e le offerte disponibili possono essere consultati sui siti Internet www. infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.
aggiornato novembre 2020
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo che metterà a disposizione finanziamenti e contributi a sostegno dell’innovazione nell’economia circolare.
Il decreto stabilisce i dettagli di quanto anticipato nella legge n. 58-2019 di conversione del Decreto Crescita in materia di agevolazioni dirette alle imprese per favorire la transizione green delle attività economiche e la riconversione dei processi produttivi.
Obiettivi
Sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.
Soggetti interessati
Sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- sono iscritte nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.
I beneficiari potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, tramite il contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
Spese ammissibili
Le agevolazioni previste consistono in:
- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%
- contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
Per essere ammissibili i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in una o più unità locali in Italia, avere durata tra tra i 12 e 36 mesi e prevedere spese e costi ammissibili tra 500 mila euro e 2 milioni di euro.
Iniziative agevolabili
L’oggetto del progetto sono le attività di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva delle attività economiche, ovvero la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o il notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs).
Nello specifico le attività di ricerca e sviluppo finanziare dal Bando Economia Circolare del MiSe riguardano:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione di prototipi di modelli tecnologici integrati per il rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale. Ad esempio, attraverso la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
6) sistemi di selezione del materiale multileggero, per aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
Misura dell’agevolazione
La dotazione finanziaria è la seguente:
- 150 milioni di euro sono le risorse stanziate per finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI);
- 60 milioni di euro invece per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile.
Circa la metà degli stanziamenti sono riservati a:
- i progetti delle PMI e delle reti di imprese nell’intero territorio nazionale
- ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.
Le Regioni e Province autonome potranno cofinanziare i progetti.
Procedura e tempi
Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.
La domanda di agevolazioni deve essere redatta e presenta a partire dal 10 dicembre 2020, con le modalità e negli orari indicati al comma 2 dello stesso articolo 3.
Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento, prevista per l’accesso al FRI come specificato nel decreto direttoriale 5 agosto 2020.
aggiornato gennaio 2021
Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere e utilizzare il credito d’imposta Vacanze introdotto dall’articolo 176 del D.L. 34/2020: trattasi di un credito da utilizzare dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast, da parte dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro. Nel decreto Ristori (D.L. 137/2020) ne ha esteso la validità al 30 giugno 2021.
Obiettivi
Favorire la ripresa delle attività turistico ricettive post Covid.
Soggetti interessati
I beneficiari sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000. L’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.
Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico». Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dall’art. 3 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare.
Spese ammissibili
Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast. Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito.
Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio / tour operator.
Iniziative agevolabili
Per avere diritto al credito d’imposta Vacanze, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle «imprese turistico ricettive», dagli «agriturismo» e dai «bed & breakfast».
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. Si possono segnalare le attività rientranti nei seguenti codici Ateco:
- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20.10 Villaggi turistici;
- 55.20.20 Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
- 55.20.40 Colonie marine e montane;
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia;
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Misura dell’agevolazione
La misura massima del bonus vacanze è di:
· € 150,00 per nuclei di 1 persona;
· € 300,00 per nuclei di 2 persone;
· € 500,00 per nuclei di 3 o più persone.
Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Questo significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti 3 persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al credito d’imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.
Il bonus si utilizza per l’80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, poi prorogato al 30.06.2021, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il restante 20%, in forma di detrazione d’imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.
Procedura e tempi
È possibile accedere all’applicazione “IO” resa disponibile da PagoPA S.p.a. (scaricabile sul proprio dispositivo elettronico) e mediante l’identità SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) richiedere l’importo dell’agevolazione spettante al proprio nucleo familiare.
L’applicazione genererà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati alternativamente per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Al momento del pagamento, il fornitore acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto in una apposita procedura web nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione può essere richiesta fino al 30.06.2021.
aggiornato dicembre 2020
La L. Regione Piemonte n. 34/04 agevola, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, i progetti di investimento finanziati ai sensi del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”.
Obiettivi
La L.R. 34/04 supporta gli investimenti e sostiene l’accesso al credito delle imprese piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
Soggetti interessati
Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte presso la CCIAA, con codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata in calce), e con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte, o da attivare alla conclusione del progetto.
Spese ammissibili
A) Spese principali:
- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;
- hardware e software;
- mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;
- opere edili;
- brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;
- sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.
b) Spese con limitazione:
- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non superiore a totale “spese principali”);
- avviamento d’azienda (max 35% spese principali);
- scorte (max 20% spese principali);
- spese per servizi (max 25% spese principali);
- spese generali (max 5% spese principali).
Con le apportate a seguito dell'emergenza sanitaria, tra le spese agevolabili vengono ricompresi tutti gli interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio guanti, mascherine, camici o occhiali), e più in generale quegli investimenti necessari a modificare i propri processi produttivi e di lavoro, al fine di adeguarli rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19 e alle necessità legate all'attivazione e al rafforzamento dello smartworking (ad esempio hardware e software).
Iniziative agevolabili
AGEVOLAZIONE LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI)
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:
60 mesi per importi fino a € 250.000,00;
72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;
84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.
Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.
Sovvenzione a fondo perduto:
micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;
medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.
LINEA B (Grandi Imprese) – NO sovvenzione a fondo perduto
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:
72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;
84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.
Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.
BANDO “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI” Sovvenzione a Fondo Perduto:
micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento;
piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento.
Misura dell’agevolazione
Linea A per le micro, piccole e medie imprese;
Linea B per le grandi imprese.
Per entrambe le linee sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa di importo minimo pari a:
- € 25.000,00 per micro e piccole imprese;
- € 250.000,00 per le medie imprese;
- € 500.000,00 per le grandi imprese.
Procedura e tempi
In considerazione dell’attuale complessa situazione finanziaria ed economica che grava sulle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica, e la necessità per gli intermediari finanziari di modificare urgentemente le proprie procedure operative per facilitare l’accesso al credito per le imprese, la Regione Piemonte ha deliberato alcune modifiche temporanee al Bando.
E’ possibile presentare la domanda senza la “delibera”, ma con la “lettera di disponibilità dell’intermediario cofinanziatore a deliberare”.
aggiornato dicembre 2020
Nel D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), l’articolo 26-ter, inserito nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, prevede specifiche agevolazioni fiscali in relazione all’acquisto di prodotti da riciclo e riuso.
Obiettivi
Si tratta di un sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale, già approvato dalla Camera dei Deputati (A.C. 1074) e all’esame del Senato (A.S. 1294).
Soggetti interessati
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è definito dal comma 2 dell’articolo 26-ter. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che hanno diritto al contributo le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i beni agevolati.
Spese ammissibili
Il comma 1 dell’articolo in parola stabilisce che, per il 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Iniziative agevolabili
Per avere diritto al tax credit, è necessario che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. In tal modo, il legislatore intende fissare uno stretto collegamento funzionale tra l’acquisto dei beni agevolati, l’esercizio dell’attività e la fruizione del credito d’imposta.
L’agevolazione in esame, tuttavia, non è cumulabile con il credito d'imposta del 36% previsto dall’ultima legge di bilancio e riconosciuto, per gli anni 2019 e il 2020, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Misura dell’agevolazione
A tali tipologie di contribuenti, peraltro, il contributo viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020.
Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. (cfr. articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018).
Procedura e tempi
Il comma 5 dell’articolo 26-ter attribuisce il compito di definire le necessarie disposizioni attuative a un successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti; non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttiva (Irap) e non rileva ai fini del rapporto previsto dalla disciplina Ires per la deducibilità degli interessi passivi o di altri componenti negativi di reddito (cfr. articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
E' utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del bonus, senza l’applicazione del limite annuale di utilizzabilità (250.000 euro) previsto per i tax credit da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007).
aggiornato gennaio 2020
L’indennizzo INPS per commercianti è stato reso strutturale dal 2019 e consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.
Obiettivi
Nel caso di crisi, chiusura e cessazione della propria attività, i commercianti possono richiedere un assegno nel periodo che precede il raggiungimento dell’età per la pensione.
L’indennizzo INPS per chiusura attività rivolto ai commercianti è stato reso strutturale a partire dal 2019 e con la circolare n. 77 vengono riepilogati i requisiti e le regole per fare domanda.
Soggetti interessati
Richiamando alla normativa vigente fino al 2016 (ultimo anno in cui era stato possibile accedere alla misura) la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l’indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- più di 62 anni se uomini;
- più di 57 anni se donne;
iscritti al momento di cessazione dell’attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Iniziative agevolabili
Possono presentare domanda gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali i soggetti che esercitano, come titolari o coadiutori, le seguenti attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori. Al contrario, a titolo di esempio, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
û gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
û gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
û gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Misura dell’agevolazione
L’importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l’esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti, riepilogati dall’INPS nella circolare n. 77.
L’indennizzo spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale) e fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito minimo contributivo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, l’indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (finestra).
Ovviamente, l’accesso al prepensionamento per disoccupazione presuppone la chiusura definitiva dell’attività commerciale e la riconsegna al Comune di competenza dell’autorizzazione/licenza amministrativa di cui si intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.
La misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.
Procedura e tempi
Per richiedere l’indennizzo, i commercianti devono presentare domanda INPS esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle due consuete modalità:
- direttamente, accedendo al sito INPS mediante le proprie credenziali (PIN INPS, SPID o CNS). Sarà necessario accedere al servizio “Domanda Indennità commercianti”, cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”;
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.
aggiornato gennaio 2020
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019”, firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni imprenditoriali, prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” secondo cui dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 le PMI potranno sospendere o allungare i mutui in base al nuovo accordo per il credito.
Con l’accordo ABI del 17/12/2020 (Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019) è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con l’aggiornamento delle Linee Guida della European Banking Authority (EBA) pubblicato il 2 dicembre 2020, non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf.
Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf
Obiettivi
Col nuovo accordo, di matrice europea e internazionale, le banche e gli intermediari finanziari aderenti possono:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese.
Confindustria, Abi e altre associazioni di rappresentanza delle Imprese hanno sottoscritto il nuovo Accordo per il Credito, in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, poi diventato un ulteriore addendum a sostegno alle imprese del territorio nazionale per l’emergenza Covid-19. La sospensione, sempre in virtù delle direttive EBA, non potrà superare la durata massima di 9 mesi, compresi periodi già fruiti a causa della crisi Covid.
Per le banche già aderenti all’Accordo, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI.
Soggetti interessati
Le imprese interessate che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), secondo la definizione della Comunità Europea (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro).
I requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento sono i seguenti:
- l'impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
- l'impresa non deve avere già ottenuto la sospensione o l'allungamento dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Iniziative agevolabili
Le PMI operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni “non performing”, ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:
1) la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;
2) l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.
Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Misura dell’agevolazione
1) Sospensione finanziamenti a medio-lungo termine o leasing (c.d. “moratoria ABI”)
Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 60 punti base. Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i contratti di leasing, verrà postergato l’esercizio di opzione di riscatto. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura.
2) Allungamento dei mutui e dei finanziamenti a breve termine
Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura
Procedura e tempi
Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti fino al 31.03.2021.
In ordine alle domande presentate, le banche sono chiamate a rispondere entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda (completa delle informazioni eventualmente richieste).
La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.
Le condizioni economiche rimarranno invariate, fatta salva la possibilità per la banca di aumentare il tasso rispetto a quello pattuito originariamente, qualora lo stesso istituto di credito dovesse incontrare maggiori oneri per l'accoglimento della richiesta proveniente dalla PMI. Tuttavia, l'Accordo sottoscritto, prevede che l'incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.
aggiornato gennaio 2021
Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 105 milioni di euro per le agevolazioni sui beni strumentali come la Nuova Sabatini 2020; 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni per il 2025. Non cambiano i requisiti di accesso.
Per effetto dell’emergenza epidemiologica, molte imprese che beneficiano dell’agevolazione Nuova Sabatini stanno incontrando difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione il Mise concede una proroga di 6 mesi per gli investimenti per i quali il termine di 12 mesi includa almeno un giorno dell’arco temporale tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono previste proroghe anche per la stipula dei contratti di finanziamento già concessi e dei termini di trasmissione della Dichiarazione ultimazione investimento (DUI) e della Richiesta unica di erogazione (RU).
il Disegno di Legge di Bilancio 2021 modifica le regole. Il contributo sarà con erogazione unica anche i finanziamenti otre 200.000 euro ed il contributo verrà considerato in conto impianti.
Obiettivi
Lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Soggetti interessati
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.
Si tratta di piccole e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi, ovvero nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili: acquisto macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, hardware e software. Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% per investimento ordinari (ovvero del 3,575%, maggiorazione del 30%, per investimenti in tecnologie 4.0), su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.
Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro.
Non sono ammissibili neanche le spese:
- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.
Iniziative agevolabili
La L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha prorogato il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.
L’articolo 1, comma 200, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per complessivi 480 milioni di euro e la proroga fino ad esaurimento risorse della “Nuova Sabatini”, misura di grande appeal fra le PMI italiane.
Con la presentazione del “Piano Nazionale Industria 4.0” l’incentivo ha assunto un ruolo da protagonista fra le misure agevolative a sostegno della quarta rivoluzione industriale come “strumento pubblico di supporto”: è stata infatti prevista una misura rafforzata del 30% per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0 e l’espressa cumulabilità con le misure di sostegno agli “investimenti innovativi”, tra cui gli iper ammortamenti e il credito R&S.
Misura dell’agevolazione
Tra le novità dell’agevolazione concessa dal MISE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:
· Cassa Depositi Prestiti;
· Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.
Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un commercialista o revisore legale per la certificazione del completamento dell’investimento. Questo, unito al fatto che i finanziamenti possono essere sganciati dalla CDP porta ad una riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30gg dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI e l’erogazione da parte delle banche.
Procedura e tempi
Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MISE nella Sezione Beni Strumentali - Sabatini. La domanda deve contenere in allegato l'intera documentazione a pena di inammissibilità e decadenza al contributo.
aggiornato gennaio 2021
Bonus nido potenziato dal 2020. E' l'effetto della legge di Bilancio 2020 che aumenta l'importo massimo del contributo erogato dall'INPS a fronte delle spese sostenute per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo del rimborso verrà modulato in base al valore dell’ISEE e potrà arrivare fino a 3.000 euro annui per le famiglie più povere (nel 2019 il beneficio era di 1.500 euro per tutti i nuclei familiari).
Obiettivi
Si tratta di un contributo che arriva a un importo massimo di 3.000 euro all’anno ed è un sostegno per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati o per le spese dei servizi assistenziali domiciliari per i bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
Soggetti interessati
Dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto un contributo a favore delle famiglie che sostengono il pagamento.
Per il contributo asilo nido il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; per il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Nella domanda da presentare, una per ognuno dei figli per cui si ha diritto al bonus, è necessario indicare la tipologia di contributo e le mensilità, se si richiede un contributo asilo nido.
Spese ammissibili
Il bonus si può ottenere per due tipi di esigenze:
• frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, contributo asilo nido. In questo caso alla domanda si dovrà allegare la documentazione per provare il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.
• forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche, contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso si dovrà allegare il documento, rilasciato dal pediatra di libera scelta, in cui si attesta impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.
ll bonus asilo nido viene erogato dall'INPS con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata, sulla base della categoria reddituale di appartenenza varieranno da un minimo di 136,37 euro a un massimo di 272,72 euro mensili.
Iniziative agevolabili
Non è necessario rispettare limiti di reddito e presentare il modello ISEE, per beneficiare del bonus asilo nido basta trovarsi nelle seguenti condizioni:
• avere la cittadinanza italiana;
• avere la cittadinanza UE;
• avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• avere una carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
• avere una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, D.Lgs. 30/2007);
• avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• essere residente in Italia;
• relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Misura dell’agevolazione
Una delle principali novità è proprio l’importo che si potrà percepire a partire dal 2020 di 3.000 euro
per i nuclei familiari con ISEE (minorenni) di valore fino a 25.000 euro (era di massimo 1.500 euro nel 2019, rispetto ai precedenti 1.000 euro previsti).
Sono necessari per presentare la richiesta i documenti che provano il pagamento della prima mensilità o l’iscrizione, nel caso degli asili, e il certificato del medico che attesta l’impossibilità di frequentare l’asilo nido. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite:
• ricevuta;
• fattura quietanzata;
• bollettino bancario o postale;
• attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga (per asili nidi aziendali).
La documentazione di avvenuto pagamento deve indicare i seguenti dati:
• la denominazione e la partita Iva dell’asilo nido;
• il codice fiscale del minore;
• il mese di riferimento;
• gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
• il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Procedura e tempi
La domanda per ottenere il beneficio va presentata a partire dalla fine del mese di gennaio 2021 fino al 31 dicembre. Occorre specificare per quale dei due benefici si sta facendo richiesta: se la retta mensile per la frequenza di asilo nido, o per il contributo per assistenza domiciliare.
Il servizio online accessibile ai possessori di un Pin Inps, di un’identità Spid o di una Carta nazionale dei servizi. In alternativa si può presentare la domanda anche tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o presso enti, patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti.
aggiornato gennaio 2021
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2018 del D.M. 12 ottobre 2017, prende forma quanto previsto con l’articolo 20 L. 154/2016 in materia di supporto alle imprese del settore primario che operano produzione e trasformazione agricola, con esclusione espressa di quelle che producono prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2020, convertito in L. 157/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019, estende tale possibilità anche agli investimenti effettuati in tecnologie innovative in agricoltura, con il preciso fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del comparto primario.
Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui finanziamenti garantiti dallo Stato, si applicano “in quanto compatibili” anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004 in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a Ismea risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Obiettivi
Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, Ismea può concedere la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 Tub e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Soggetti interessati
I soggetti beneficiari sono le imprese agricole così come definite dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, rispettivamente le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa che operano rispettivamente:
• nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, TFUE;
• nella produzione di beni nel contesto delle proprie attività ex articolo 32, comma 1, lettera c), Tuir.
Posso accedere ai finanziamenti Ismea anche le società di capitali partecipate in maggioranza da imprenditori agricoli, cooperative a mutualità prevalente e OP riconosciute, operanti nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma, dei prodotti di cui sempre all’Allegato I.
I soggetti così definiti devono, inoltre, soddisfare ulteriori condizioni quali l’avere una stabile organizzazione in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi ed essere economicamente e finanziariamente sane.
Spese ammissibili
Gli interventi, che ai sensi dell’articolo 4, comma 10, D.M. 12 ottobre 2017 devono rientrare in progetti di importo compreso tra i 2 e i 20 milioni di euro, possono avere a oggetto le seguiti tipologie di investimenti:
1.in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione primaria;
2.per la trasformazione di prodotti agricoli e la relativa commercializzazione;
3.aventi a oggetto beni derivanti dalle attività connesse di cui all’articolo 32 Tuir e
4.relativi alla distribuzione e logistica.
Il finanziamento viene erogato a mezzo di SAL, nel numero massimo di 5 e di importo singolo compreso tra un minimo del 10% e un massimo del 50% del valore dell’investimento.
A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 l'Istituto, con circolare n. 2/2020, è intervenuto per fornire le prime indicazioni precisando che, in aggiunta all'operatività ordinaria, sono state attivate le seguenti ulteriori tipologie di operazioni:
1. finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), D.L. 23/2020;
2. finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e), D.L. 23/2020;
3. finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p), D.L. 23/2020.
Oltre a questi interventi, Ismea ha previsto una specifica operatività per le operazioni di cui all'articolo 13, comma q, lettera m), D.L. 23/2020 denominata “liquidità25”.
Iniziative agevolabili
L'Allegato A, contiene le specifiche degli investimenti che, nel caso siano relativi a interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
• migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola tramite o la riduzione dei costi o il miglioramento e la riconversione della produzione;
• migliorare l’ambiente naturale o le condizioni igieniche e di benessere degli animali;
• creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
• garantire il rispetto delle normative in vigore.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso di interesse agevolato, non inferiore allo 0,5%, con una durata massima di 15 anni di cui 5 di preammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.
La norma citata prevede l'accesso al fondo di garanzia nella misura del 100% per finanziamenti in favore di piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. Il credito concesso deve avere ben precise caratteristiche:
prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
avere una durata massima di 72 mesi;
erogare un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a 25mila euro.
Procedura e tempi
Ai fini del finanziamento, le imprese interessate devono presentare domanda di ammissione a Ismea che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della sostenibilità finanziaria del progetto; fase istruttoria che deve ultimarsi nel termine di 6 mesi dall’attivazione, salvo richiesta di documenti integrativi, circostanza che determina la sospensione del termine di cui sopra.
A seguito dell'emergenza sanitaria, la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione; è stato attivato un portale specifico all'indirizzo “L25.ismea.it”, al quale le banche possono connettersi per inserire rapidamente i dati.
aggiornato aprile 2020
La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di € 800.
L'art. 1, cc. 248 e 249 L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’art. 1, cc. 125-129, della L. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione; per il 2019 l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
La legge di Bilancio 2021 ha esteso il bonus bebé (o assegno di natalità) ai figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, secondo un importo variabile in ragione dell’ISEE.
Obiettivi
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità. L’INPS ha diffuso le istruzioni con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017; fino al messaggio n. 4819 del 22 dicembre 2020.
Soggetti interessati
Come in precedenza, l'assegno di natalità viene riconosciuto solo per la durata di un anno (è, infatti, corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione).
Destinatari del bonus sono i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (in possesso di idoneo titolo di soggiorno) a fronte delle nascite, adozioni o affidamenti preadottivi.
L'assegno decorre è corrisposto dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta per la durata massima di 12 mesi, fino al compimento del 1° anno di età ovvero del 1° anno di ingresso in famiglia.
L'incentivo è erogato in favore dei figli di:
· cittadini residenza in Italia o in uno Stato dell'Unione europea;
· cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno UE residenti in Italia;
· cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007.
Iniziative agevolabili
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.). Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente.
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
· compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
· raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
· perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, c. 7 della L. 184/1983);
· revoca dell’adozione;
· decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
· affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
· affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Misura dell’agevolazione
L'importo verrà modulato in base al valore dell'ISEE minorenni e sarà pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
In tutti e tre i casi è confermata la maggiorazione del 20 per cento in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Procedura e tempi
L'assegno è corrisposto dall’INPS su domanda presentata in via telematica. E' richiesto uno degli strumenti d'accesso al sito: PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto; identità SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio, o entro 90 giorni da tale data. I 90 giorni scattano dal 11 marzo 2020.
Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali
reso esecutivo dal giudice.
Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
aggiornato gennaio 2021
E’ il bonus da 500 euro che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha voluto destinare ai giovani che sono diventati maggiorenni dal 2016.
La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il bonus cultura per chi compirà 18 anni nel corso del 2021 (coloro che sono nati nel 2003), con la riduzione però dai consueti 500 euro a 300 euro.
Obiettivi
Il bonus cultura è operativo a partire dal 15 settembre 2016 a tutto il 2021 con un'apposita APP che il giovane maggiorenne, dovrà scaricare gratis, e attraverso la quale, potrà acquistare online i biglietti, oppure, generare il qr code o il bar code, da presentare al negozio al momento del ritiro dell’acquisto effettuato sull’app.
Soggetti interessati
APP bonus 18 anni è destinato ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso del 2021, che si registrano entro il 30 giugno, per utilizzare il bonus da 300 euro entro il 31 dicembre.
Spese ammissibili
Sono ridotti a 300 euro (dai 500 iniziali) che i neo maggiorenni, possono spendere entro il 31 dicembre 2021, per acquistate:
Misura dell’agevolazione
Per il 2021 viene finanziata nel limite di spesa di 150 milioni di euro.
Procedura e tempi
Bisogna scaricare l'applicazione app18 dai siti ufficiali: www.18app.it e www.diciottoapp.it o da App Store o Google Play entro il 30 giugno.
Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.
aggiornato gennaio 2021
Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2016, ha aggiornato la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
La normativa concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 102/2014.
Il Conto Energia Termico 2.0 del 2021 prevede un valore più elevato degli incentivi, rispetto alla versione precedente.
Obiettivi
Il Conto Termico 2.0 è un fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell'efficenza energetica di edifici e abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici. Proprio quest'ultimo si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere agli incentivi, cioè chi ne ha diritto e quali sono le modalità di accesso, naturalmente sulla base della normativa (la legge) decisa dal legislatore. Vediamo una sintesi delle caratteristiche principali di questo fondo per l'efficienza energetica.
Soggetti interessati
Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto in oggetto:
• le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi che a breve andremo ad analizzare;
• i soggetti privati con alcune limitazioni circa l’ambito di applicazione delle agevolazioni.
Le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ai benefici anche tramite l’intervento di una Esco ossia ad una società di servizi energetici (sono soggetti specializzati nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi nel settore dell'efficienza energetica).
Spese ammissibili
Gli interventi incentivabili sono:
1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA):
- Efficientamento dell’involucro:
1) coibentazione pareti e coperture;
2) sostituzione serramenti;
3) installazione schermature solari;
4) trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";
5) illuminazione d’interni;
6) tecnologie di building automation.
- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.
2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:
1) pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
2) caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
3) sistemi ibridi a pompe di calore.
Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
Iniziative agevolabili
Con riferimento ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione, sono agevolabili:
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni sono incentivabili ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parte di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, i seguenti interventi:
• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
• trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Misura dell’agevolazione
I beneficiari potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla P.A. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi “a catalogo”.
Procedura e tempi
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:
1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE sul proprio sito http://www.gse.it/, al seguente percorso web Home > Conto Termico (DM 28/12/12) > Conto Termico 2.0.
2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.
aggiornato gennaio 2021
Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.
Obiettivi
Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.
Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti interessati
E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:
- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;
- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;
- consulenze esterne;
- spese generali supplementari;
- altri costi d’esercizio;
- studi di fattibilità.
Spese ammissibili
Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota (pari al 50% dal 2017), del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.
Iniziative agevolabili
L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.
Misura dell’agevolazione
Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la misura sopra indicata, del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Procedura e tempi
L’opzione di detassazione agevolata è da esercitare con l’ente competente, ha durata pari a cinque anni, è irrevocabile a favore dell’impresa e rinnovabile.
Con un provvedimento del 10/11/2015 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare la scelta per il regime agevolato, fissando al 30 aprile 2016 il termine per l’invio telematico.
Dal 2017 l’opzione si effettuerà direttamente nella dichiarazione dei redditi, e scatterà dal periodo di imposta a cui quella dichiarazione si riferisce (nel modello Redditi 2021, pertanto, si opterà con decorrenza dal 2020, e così via).
aggiornato gennaio 2021
E’ stato adottato il nuovo regolamento, con il decreto 8 luglio 2015 n. 140, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali di piccola dimensione, con una radicale modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al titolo I del D.Lgs. n. 185/2000.
Obiettivi
Con la circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione: corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.
Soggetti interessati
La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. È prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.
Spese ammissibili
Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.
Iniziative agevolabili
Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:
Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:
Misura dell’agevolazione
Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Procedura e tempi
A partire dal 13 gennaio 2016 é possibile compilare – esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di www.invitalia.it.
aggiornato gennaio 2021
Con il DM 09.12.2014 il MISE ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”.
La direttiva MISE del 15 aprile 2020 stanzia, per le nuove procedure Fast Track, fondi dedicati alle imprese che facciano domanda per richiedere gli incentivi del Contratto di Sviluppo presentando progetti nell'ambito della green economy (sostenibilità ambientale ed economia circolare) e nel settore biomedicale e della telemedicina (rafforzamento del sistema nazionale di produzione di dispositivi, tecnologie e servizi di prevenzione delle emergenze sanitarie).
Obiettivi
Secondo quanto stabilito dal DM 09.12.2014 i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela dell’ambiente oppure di attività turistiche.
Soggetti interessati
Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Iniziative agevolabili
Con il nuovo decreto il Ministero ha fissato i programmi di intervento ammissibili, le intensità di aiuto e le agevolazioni che potranno essere riconosciute:
ü per gli investimenti produttivi in beni materiali e immateriali;
ü per gli investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;
ü per gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale.
In riferimento ai programmi ammissibili, si deve segnalare che gli articoli 5, 6 e 7 del decreto prevedono, per ognuno, condizioni di ammissibilità differenti. L’articolo 5, relativamente ai programmi di sviluppo industriale, stabilisce che devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
Misura dell’agevolazione
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo - con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste - non deve essere inferiore:
- a 20 milioni di euro;
- 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni previste dal decreto possono essere concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in riferimento ad ogni ipotesi agevolata, ed, in particolare, in funzione agli specifici progetti di investimento ed alle dimensioni societarie. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:
4 finanziamento agevolato;
4 contributo in conto interessi;
4 contributo in conto impianti;
4 contributo diretto alla spesa.
Procedura e tempi
Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, dal 10.06.2015, alle ore 12.00 è fissato l’avvio di presentazione della domanda. Non è stato fissato, invece, alcun termine finale.
Per procedere alla presentazione della domanda gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale di Invitalia (http://www.invitalia.it) nella sezione relativa ai contratti di sviluppo.
aggiornato gennaio 2021
Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali nel settore dello spettacolo.
Obiettivi
Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
Soggetti interessati
Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di enti culturali, come musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.
Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.
L’agevolazione può essere fruita da:
- persone fisiche;
- soggetti titolari di reddito d’impresa;
- società di capitali;
- società di persone;
- enti non commerciali.
Spese ammissibili
In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.
I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.
E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
Iniziative agevolabili
Si tratta, nello specifico, di:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;
- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la citata L. 175/2017:
gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica |
le fondazioni lirico-sinfoniche |
i teatri di tradizione |
le istituzioni concertistico-orchestrali |
i teatri nazionali |
i teatri di rilevante interesse culturale |
i festival |
i centri di produzione teatrale e di danza |
i circuiti di distribuzione |
gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
Secondo il disposto della Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali.
Misura dell’agevolazione
Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.
La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.
Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
aggiornato gennaio 2021
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto un nuovo super bonus sugli immobili del 110% per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 destinati ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento antisismico sul condominio o sull’abitazione principale.
Nella L. di Bilancio 2021 il superbonus è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e l'estensione arriva fino al 2023 per i lavori già realizzati al 60% alla data del 30 giugno 2022.
Obiettivi
L’obiettivo è quello di dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green e capacità e resistenza strutturale degli edifici esistenti e favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica Covid-19.
Soggetti interessati
L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomìni e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (villa/villetta), se adibiti a prima casa.
I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
Per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato e per le seconde case (immobili a disposizione), l’agevolazione spetta soltanto se non si tratta di edifici unifamiliari. In sintesi questi immobili beneficiano del super bonus se situati in condomini o in immobili composti da più unità immobiliari, mentre sono esclusi se l’immobile concesso in locazione o comodato o a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare (villa/villetta).
Spese ammissibili
I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta in 5 anni, possono alternativamente optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Iniziative agevolabili
E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:
· isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il c.d. cappotto termico;
· interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
· interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
· realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.
Questi interventi sono per così dire trainanti, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus al 110% anche di altri interventi realizzati, come:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Misura dell’agevolazione
Le condizioni per beneficiarne sono:
- fatturazione e pagamento delle spese entro il 30 giugno 2022 o la fine del 2013 per i lavori già realizzati al 60% alla data del 30 giugno 2022;
- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo, potrebbe essere necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.
Procedura e tempi
Tra i vantaggi spicca la possibilità, diversamente dal passato, di cedere la detrazione d’ imposta ad una banca, ad un’assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori, che a loro volta potranno cederlo a una banca o ad altri soggetti.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
aggiornato gennaio 2021
Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 e poi prorogato per il 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Obiettivi
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.
Soggetti interessati
Il bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti soggetti sia all’Irpef che all’Ires, che sostengono le spese. In analogia con quanto previsto per la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Spese ammissibili
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
• intonacatura;
• verniciatura;
• ripristino di balconi e frontalini.
Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
û sugli impianti di illuminazione;
û sui pluviali;
û sugli impianti termici;
û sui cavi esterni.
Non ci sono limiti massimi di spesa e possono beneficiarne tutti, persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.
Iniziative agevolabili
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Misura dell’agevolazione
Al momento non è previsto alcun limite massimo di spesa. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 160/19;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo se gli interventi riguardano il punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
aggiornato gennaio 2021
Valido fino al 2021 l’ecobonus, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Alcuni interventi, però, restano declassati al 50% (nuovi serramenti e infissi,schermature solari, caldaie a bomassa e a condensazione in classe A non evolute): in questi casi conviene usare il bonus ristrutturazioni del 50% perché, a parità di detrazione, non sono richiesti i requisiti speciali per il risparmio energetico qualificato.
Obiettivi
L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta variabile dal 50% al 65%, che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Soggetti interessati
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Spese ammissibili
E' necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in diverse aliquote: 50%, 65%, 70% e fino al 85% per i lavori in condominio.
• Ecobonus al 50% per i seguenti interventi:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
• Ecobonus al 65% per i seguenti interventi:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
• Ecobonus condomini al 70% o all’85% per i seguenti interventi:
- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Iniziative agevolabili
Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
Misura dell’agevolazione
La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Dal 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sono gli interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
aggiornato gennaio 2021
Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2021, la detrazione sugli interventi sul patrimonio edilizio è stata prorogata al 2021 con le stesse aliquote e caratteristiche, con l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico.
Obiettivi
Il bonus ristrutturazione edilizia riscuote il maggior successo da parte dei contribuenti, in quando consente di beneficiare di una detrazione fiscale su alcune spese e lavori che è pari alla metà dell’importo sostenuto fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa per immobile.
Soggetti interessati
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.
La detrazione del 50% sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o comodatari;
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
• è stato immesso nel possesso dell’immobile;
• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
• è stato regolarmente registrato il compromesso.
L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.
Spese ammissibili
Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione del 50% è riconosciuta per:
• lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001);
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001).
Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazioni sono i seguenti:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• interventi finalizzati al risparmio energetico
• recinzione dell’area privata
• costruzione di scale interne.
Iniziative agevolabili
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto sugli interventi edilizi ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Misura dell’agevolazione
Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
aggiornato gennaio 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi, nel nuovo limite di 16mila euro (10mila era il precedente limite), da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione avviata dal 1° gennaio 2020 e non antecedentemente.
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.
a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 16.000, da ripartire nella dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
aggiornato gennaio 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il Bonus verde per giardini terrazzi e balconi, che è la detrazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2018, con detrazioni del 36% nel limite di 5.000 euro per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico.
Obiettivi
Il bonus verde, che ha preso via ufficiale dal 1° gennaio 2018, e viene prorogato a tutto il 2021, come misura contro l'inquinamento e opportunità per il florovivaismo e consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.
Soggetti interessati
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, e spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale del 36% che si applica alle spese sostenute nel 2021 e si può ripartire in 10 anni.
Spese ammissibili
Il nuovo bonus verde spetta a privati e condomini che sostengono spese per:
- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- recupero del verde di giardini di interesse storico;
- fornitura di piante o arbusti e riqualificazione di prati, se inseriti in un intervento più ampio, di radicale rinnovamento dell'esistente;
- lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora la conferma).
Iniziative agevolabili
Tali interventi riguarderanno ville, villini e palazzi di pregio ma anche normali condomini per interventi di sistemazione e recupero del verde di unità immobiliari, compresi condomini e aree scoperta di interesse storico, di:
• giardini;
• terrazzi;
• balconi anche condominiali;
• giardini di interesse storico.
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Pare esclusa la sistemazione del verde nella costruzione di un nuovo immobile.
Si precisa che trovano applicazione anche le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir (articolo 1, comma 15, L. 205/2017); pertanto:
Misura dell’agevolazione
In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, i contribuenti e condomini che decidono di sostenere spese per il recupero o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e verde di interesse storico, hanno la possibilità di fruire della nuova detrazione fiscale: bonus verde. Ciò significa che si sostengono spese ammesse nel bonus, si ha diritto a beneficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle spese totali sostenute, per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.
In pratica, se si decide di sistemare il giardino, installando un impianto di irrigazione per la cifra di 3.000 euro, si detraggono dalle imposte il 36% di 3.000 euro, cioè 1.080 euro in 10 anni (= € 180 ogni anno).
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".
aggiornato gennaio 2021
L’Inps, con messaggio n. 7376 ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.
Al momento dell’assunzione il lavoratore deve essere iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge sul collocamento dei disabili (L. 68/1999).
Obiettivi
Il fondo “genitori precari” mira a favorire l’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori mediante la creazione di una banca dati che ne raccolga i nominativi ed alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati.
Soggetti interessati
Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.
Spese ammissibili
Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato.
Iniziative agevolabili
Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
4 l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;
4 il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);
4 il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.
Misura dell’agevolazione
Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:
û al compimento del 36esimo anno di età;
û alla maggiore età dei figli;
û dopo un contratto a tempo indeterminato.
In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.
Procedura e tempi
Il lavoratore deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).
Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti e della disponibilità finanziaria). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.
aggiornato gennaio 2021
Il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha previsto, all’articolo 8, uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che a seguito di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica Anpal, provvedano ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.
Soggetti interessati
Datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’Anpal le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assumano a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. L’assunzione può avvenire anche attraverso soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.
Iniziative agevolabili
Se si assume, a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del redito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore alle 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro stipula, ove necessario, un patto di formazione con il Centro per l’Impiego. In caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, con mansioni coerenti alla formazione ricevuta, di soggetto beneficiario di reddito di cittadinanza e che ha sottoscritto patto di formazione al datore di lavoro sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario. L’importo, comunque, non potrà superare i 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità. L’importo massimo del beneficio mensile, comunque, non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Per fruire delle agevolazioni previste i datori di lavoro dovranno realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e dovranno essere rispettosi dei principi generali fissati dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, nonché in regola con gli adempimenti contributivi (Durc in regola) e le norme in tema di collocamento dei lavoratori disabili, ove soggetti. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti del Regolamento UE 147/2013 (aiuti de minimis).
Misura dell’agevolazione
La misura dell’esonero contributivo è pari a un valore non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Ai medesimi datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza per un periodo massimo di 17 mensilità.
Procedura e tempi
Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito Internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione all’agevolazione.
Al riguardo, l’Inps precisa che darà atto della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.
aggiornato dicembre 2019
Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha pubblicato il D.L. 278 del 30 settembre 2019, relativo alla riduzione contributiva, ex articolo 6, comma 4, L. 510/1996, in favore delle imprese che stipulano o hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 726/1984, ovvero ai sensi del D.Lgs. 148/2015.
Obiettivi
Il D.L. prevede l’utilizzo esclusivo dell’applicativo web “sgravicdsonline”, per cui sono fornite istruzioni dal Ministero del lavoro con circolare n. 17/2019, che sostituisce e innova il paragrafo 3 della precedente circolare n. 18/2017, ferme restando tutte le altre disposizioni in quest’ultima contenute.
Soggetti interessati
La riduzione contributiva, prevista dall'articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi (D.L. 726/1984 ovvero D.Lgs. 148/2015).
Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle norme citate, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (articolo 3, comma 5, D.I. 2/2017).
Iniziative agevolabili
La riduzione contributiva è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Misura dell’agevolazione
La misura, prevista in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, è riconosciuta in riferimento ai lavoratori con una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% e consiste nella riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Procedura e tempi
L'istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo web denominato "sgravicdsonline" (si veda Ministero del lavoro, circolare n. 17/2019), disponibile per imprese interessate dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
L'accesso al nuovo applicativo dovrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema "cliclavoro", ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura on line; oppure utilizzando le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall'AGID (https://www.spid.gov.it/).
Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato.
aggiornato dicembre 2019
Sono stati rifinanziati gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 per l’assunzione di disabili. In particolare, l’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Obiettivi
L’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Soggetti interessati
Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla natura di imprenditore.
Iniziative agevolabili
- Assunzioni a tempo indeterminato.
- Rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
- Rapporti di lavoro a domicilio.
- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura dell’agevolazione
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978) è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra è prevista la misura del 35% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45% è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi, ovvero per la durata del rapporto a termine (non inferiore a 12 mesi).
Procedura e tempi
La domanda deve essere trasmessa all’Inps mediante l’applicazione DiResCo.
L’Inps effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.
Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. (Flusso UniEmens).
aggiornato dicembre 2019
La L. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) ha previsto, a decorrere dal 2013, degli incentivi di carattere contributivo per l’assunzione di donne disoccupate nei settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% al valore medio, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat.
Il Ministero del Lavoro, con decreto del 16.10.2020, ha individuato, limitatamente al settore privato, i settori e le professioni ai fini della concessione degli incentivi per il 2021. I dati sono stati elaborati con riferimento alle elaborazioni Istat calcolate sulla media annua del 2019.
Obiettivi
Individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012).
Soggetti interessati
Assunzione incentivata con:
- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
- contratto di somministrazione;
con i seguenti soggetti:
• Donne di qualsiasi età.
• Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
• Residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’art. 2, p. 18, lett. e) del Reg. Ce 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro.
Spese ammissibili
L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si calcola sia sui contributi Inps sia sui premi Inail.
Iniziative agevolabili
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è limitata a 12 mesi.
Misura dell’agevolazione
La legge 92-2012 ha infatti stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:
• uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
• donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;
• donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi.
Procedura e tempi
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
aggiornato dicembre 2020
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.
Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.
La circolare Inps 27/2019 illustra le modalità di accesso al beneficio contributivo. In particolare, a decorrere dal 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che saranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti interessati
Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.
Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.
Misura dell’agevolazione
E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta a carico ditta e a carico dipendente, a partire dalla data di assunzione e fino ad un determinato periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione e nello specifico:
· diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;
· ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.
Procedura e tempi
A decorrere dall’annualità 2019, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Inps, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
L’autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “Di-ResCo”.
I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all’interno della procedura “DiResCo” sarà possibile visualizzare gli importi residui riferiti all’anno in corso.
aggiornato dicembre 2019
Con la legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) è stato introdotto un nuovo incentivo consistente nell’assegnazione di un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione del personale, calcolato sul costo del personale occupato in attività di formazione 4.0.
La Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente esteso l’agevolazione alle spese sostenute nel 2021 e 2022 con la possibilità di accedere al bonus formazione 4.0.
Obiettivi
Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Altra novità riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. E’ inoltre previsto che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.
Soggetti interessati
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e, come specificato dalla legge di Bilancio 2020, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
Secondo quanto previsto dal decreto 4 maggio 2018, sono ammesse sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, è irrilevante l'attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), la natura giuridica, le dimensioni, il regime contabile nonché le modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Spese ammissibili
Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta, relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:
- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.
Maxi bonus
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai sensi di tale decreto, la prima categoria comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;
b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) hanno compiuto 50 anni di età;
e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR;
f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.
Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:
- è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
- è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Iniziative agevolabili
Ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa:
- deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti;
- deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018).
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).
Corsi on line
Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:
- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Misura dell’agevolazione
Per il 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto 4 maggio 2018:
- è necessario conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali).
Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).
Procedura e tempi
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6897, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).
Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.
aggiornato gennaio 2021
Obiettivi
Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;
Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.
Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.
Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA
Ambito prioritario: domande presentate da donne.
Soggetti interessati
Creazione di impresa
Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Lavoro autonomo :
- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;
- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Iniziative agevolabili
Finanziamento agevolato
- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;
- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto
- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);
- promozione e pubblicità;
- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;
- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;
- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);
- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.
Misura dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi di investimento prioritari:
60% fondi regionali a tasso zero
40% fondi bancari a tasso convenzionato
Programmi di investimento non prioritari:
50% fondi regionali a tasso zero
50% fondi bancari a tasso convenzionato
“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.
Procedura e tempi
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.
Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.
Obiettivi
La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
Soggetti interessati
Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Iniziative agevolabili
Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- avviamento di nuove imprese artigiane;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- miglioramento della compatibilità ambientale;
- introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;
- ricerca e sviluppo.
Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.
Misura dell’agevolazione
Le spese ammissibili ad agevolazione sono:
- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti tecnici;
- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;
- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- acquisizione di servizi reali;
- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;
- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;
- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;
- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.
L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:
§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;
§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.
E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.
Soggetti interessati
Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di:
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.
Iniziative agevolabili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.
Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.
Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati in leasing;
û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;
û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û i beni usati;
û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.
Misura dell’agevolazione
Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Il progetto deve
essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più
degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per
lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della
domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi
precedenti.
Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:
Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:
Finanziamento
agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:
Programmi non prioritari:
Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.
Soggetti interessati
Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:
- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);
- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;
- siano finanziariamente sane.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:
- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.
Iniziative agevolabili
Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:
- spese in conto gestione relative a:
- acquisti di materie prime;
- acquisti di semilavorati;
- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);
- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;
- formazione e qualificazione del personale;
- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;
- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
-opere murarie e assimilate;
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;
- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;
- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;
- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;
- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).
I beni USATI sono considerati ammissibili.
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati o da acquisire in leasing;
û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.
Misura dell’agevolazione
Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;
- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.
Obiettivi
L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.
Soggetti interessati
Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.
Ambiti prioritari:
- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;
- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;
- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;
- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;
- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;
- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;
- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;
- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.
Spese ammissibili
Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.
Iniziative agevolabili
A finanziamento:
- acquisto di macchinari e automezzi;
- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;
- acquisto o costruzione di immobili.
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
A contributo:
Per le cooperative di nuova costituzione:
- spese relative all’avviamento dell’attività;
- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;
- spese di assistenza tecnica e gestionale.
Per tutte le cooperative:
- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;
- creazione di reti commerciali;
- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;
- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;
- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Misura dell’agevolazione
1. Finanziamenti agevolati
- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;
- copertura delle spese: 100%;
- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;
- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.
2. contributi a fondo perduto
- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);
- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.
3. Garanzie
- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. Il novato articolo introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.
Soggetti interessati
Fino alla versione originale della norma non tutti potevano accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.
La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.
Forme costitutive
La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato. Gli elementi costitutivi sono i seguenti:
- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;
- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;
- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);
- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;
- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Iniziative agevolabili
La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.
I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.
Misura dell’agevolazione
Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 200,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa € 200,00 oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€ 309,87 più € 16,00 per ogni 100 pagine di libro sociale).
Procedura e tempi
LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..
Obiettivi
E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:
- collaborare, ovvero,
- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,
- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.
Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).
Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.
Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:
Ø rete contratto;
Ø rete soggetto.
Soggetti interessati
Imprese interessate:
- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.
Spese ammissibili
Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.
Iniziative agevolabili
Presupposti per accedere all’agevolazione:
Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;
Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:
destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;
vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.
I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.
La quota di utili per cui si chiede (rectius, ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.
Misura dell’agevolazione
Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.
Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.
In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.
Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.
Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.
In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).